sabato 27 febbraio 2016

CONCORSO A CATTEDRE: PERCHE' IMPUGNARE IL BANDO?

CONCORSO A CATTEDRE

Finalmente l’annunciato concorso a cattedre per 63.712 posti, previsto dalla legge Buona Scuola, è arrivato in Gazzetta Ufficiale.
L’abilitazione all’insegnamento, risulta essere, dunque, il requisito fondamentale per poter accedere al concorso. Tutti i docenti candidati che non possiederanno il requisito dell’abilitazione entro la data di scadenza del bando, di conseguenza, non potranno presentare la domanda d’iscrizione al concorso. Non saranno ammesse iscrizioni con riserva.
Tra i docenti in possesso dell’abilitazione e quindi ammessi alla presentazione della domanda d’iscrizione fanno parte anche quelli che hanno concluso il I e II ciclo di Tfa, coloro che hanno concluso i Pas, i congelati SISS, i laureati in Scienze della Formazione Primaria (secondo il vecchio ordinamento) che hanno conseguito la laurea dopo il 2010-2011 (per la scuola dell'infanzia e per quella primaria) e i candidati aventi diploma magistrale abilitante, entro il 2001/2002 come stabilito dal D.P.R. 25 marzo 2014.

PERCHE' IMPUGNARE IL BANDO?

Tanti forse troppi i punti che appaiono nel bando come illegittimi.
Da un’attenta analisi di numerose disposizioni legislative si evince chiaramente l’illegittima esclusione di diverse categorie interessate.
Rimangono quindi fuori dal concorso pubblico:
·         tutti i docenti precari non abilitati con 36 mesi di servizio,
·         i docenti di ruolo,
·          i giovani laureati.
Tali motivi costituiscono solo alcuni chiari presupposti per impugnare il bando del “Concorso Docenti 2016” dinnanzi al Tar e per richiedere all’organo competente la nullità dello stesso.
A parere nostro è assurdo che insegnanti con tanti anni di esperienza anche non abilitati ma  considerati idonei dallo stesso Stato, il quale ha garantito negli anni addietro la formazione dei nostri figli con personale qualificato della Scuola , oggi ci comunica parlando della “Buona Scuola” che tali insegnanti non solo devono essere rivalutati sulla base di un Concorso ma addirittura molti non hanno proprio il titolo per poter accedere al Concorso nonché  alla selezione di insegnante
NOI NON CI STIAMO A QUESTA FARSA.


PER INFO 
Compilare l'apposito link CONTATTACI inserendo il proprio nome, la propria e-mail, ed inviando un messaggio contenente la vostra richiesta. Sarete informati in tempi celeri tramite e-mail.


venerdì 26 febbraio 2016

NUOVA SCONFITTA PER IL MIUR – RESTANO IN GAE I NOSTRI DIPLOMATI MAGISTRALI

NUOVA SCONFITTA PER IL MIUR – RESTANO IN GAE  I NOSTRI DIPLOMATI MAGISTRALI

Ancora una volta la Corte d’Appello di Firenze respinge l’istanza di sospensione presentata dal MIUR.
NEL DETTAGLIO
“La CORTE considerato che la sentenza di primo grado ha riconosciuto il diritto di parte appellata (in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 e quindi anteriormente al corso di Laurea in Scienze della Formazione ) all’inserimento nelle GAE, nella terza fascia , per il triennio 2014-2017,
considerato che sul punto non c’è univocità di giurisprudenza e soprattutto consapevole del rilevante disordine amministrativo che verrebbe a determinarsi qualora, a questo punto dell’anno scolastico, si proceda ad una sospensione dell’esecutività della decisione presa dal Giudice di primo grado”
Respinge l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.

Sicuramente un’altra importante vittoria quella ottenuta dal nostro studio legale per i nostri ricorrenti “Insegnanti Diplomati Magistrali”.
Restano ancora Tanti, forse troppi i Diplomati Magistrali che ancora si vedono negato un diritto. Continua la grave ed intollerabile disparità di trattamento in danno dei docenti diplomati.
Il nostro Studio continuerà a combattere affinchè venga difeso il principio di eguaglianza tra Docenti che ad oggi sono in possesso dello stesso titolo ma non dello stesso trattamento.



mercoledì 24 febbraio 2016

NUOVA VITTORIA PER I DIPLOMATI MAGISTRALI


NUOVA VITTORIA PER I DIPLOMATI MAGISTRALI


Dopo il Consiglio di Stato e varie vittorie in numerosi Tribunali del lavoro un'altra grande vittoria arriva dalla Corte di Appello di Firenze che si aggiunge alle tante altre.

Grazie all'operato degli Avvocati dello Studio Legale Bello/De Fazio la Corte di Appello di Firenze, respinge l'istanza del MIUR alla sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado  accogliendo la  nostra richiesta permettendo ai  ricorrenti di conservare la posizione in GAE acquisita nella sentenza di primo grado.



UN'ALTRA STRADA PER RAGGIUNGERE LE GAE

Lo studio legale informa che viste le  richieste da parte di numerosi docenti che vorrebbero vedersi riconosciuto il diritto alle GAE organizza un nuovo ricorso per la stabilizzazione riguardante docenti abilitati o non abilitati ancora non inseriti in GAE con almeno 36 mesi di servizio con contratti al 30/6 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.


 Per info scegliere tra una delle seguenti opzioni:
  1. Contattare lo studio al numero: 081/19317733 dal Lun al Ven dalle 18:00 alle 20:00;
  2. Compilare l'apposito link CONTATTACI inserendo il proprio nome, la propria e-mail, ed inviando un messaggio contenente la vostra richiesta. Sarete informati tramite e-mail. 



venerdì 19 febbraio 2016

RICORSO CONSIGLIO DI STATO: VITTORIA dello STUDIO LEGALE BELLO/DE FAZIO per i DIPLOMATI MAGISTRALI


RICORSO CONSIGLIO DI STATO: 

VITTORIA dello STUDIO LEGALE BELLO/DE FAZIO per i DIPLOMATI MAGISTRALI



SIAM FIERI DI COMUNICARE AI NOSTRI RICORRENTI  CHE è STATO

ACCOLTO IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO AVVERSO L’ORDINANZA NEGATIVA TAR LAZIO PER L’ACCESSO NELLE GAE DEI DIPLOMATI MAGISTRALE.
Tutti i nostri ricorrenti precari accedono alle graduatorie ad esaurimento grazie all'operato del nostro Studio Legale.
Accolto il nostro ricorso al Consiglio di Stato contro l’ordinanza del Tar Lazio che aveva negato l’inserimento in Gae dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Ritenuto che, alla luce della consolidata giurisprudenza della Sezione, deve ritenersi sussistente la giurisdizione amministrativa sulla controversia in oggetto, in quanto l’impugnazione si indirizza contro gli atti regolamentari che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie ad esaurimento;
ritenuto che nel merito, come, peraltro, riconosciuto per incidens dalla stessa ordinanza cautelare, il ricorso risulta assisto da fumus boni iuris, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che ha più volte riscontrato illegittimità della previsione regolamentare che limita la possibilità di riconoscere il diploma magistrale come titolo abilitante conseguito entro l’anno 2001/2002;
ritenuto, quindi, che l’istanza cautelare debba essere accolta disponendo l’immissione con riserva delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui è causa;
ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l’appello (Ricorso numero: 10467/2015) e, per l’effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Francesco Mele, Consigliere



L'ESTENSOREIL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2016
IL SEGRETARIO

domenica 14 febbraio 2016

ANCHE IL GIUDICE DI RAVENNA INSERISCE I DIPLOMATI MAGISTRALI IN GAE

Ed anche il Tribunale di Ravenna in sede di reclamo con provvedimento del 9 febbraio 2016 ha emesso un pronunciamento positivo per i DIPLOMATI MAGISTRALI
I giudici “ pur riconoscendo una sicura coerenza formale al provvedimento reclamato appare preferibile, in questa sede cautelare, l’interpretazione secondo cui i diplomati magistrali con il titolo conseguito entrol’anno scolastico 2001/2002, “da ritenersi già in possesso del titolo abilitante per essere inseriti nelle graduatorie permanenti al momento della trasformazione delle stesse in graduatorie ad esaurimento”, abbiano avuto tale possibilità solo a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che con la sentenza n.1973 del 2015 ha annullatoil DM n.235 del 2014 nella parte in cui non ha consentito, in quel caso, l’inserimento “agli originari ricorrenti”.